IL CESSIONARIO DEL CREDITO NON E’ PIU’ TENUTO A DEPOSITARE LA DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE DEL CREDITO: LA SUPREMA CORTE SI PRONUNCIA SULLA RETROATTIVITA’ DELLA RIFORMA

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con sentenza n. 17036/2011 depositata il 5 agosto 2011, ha affermato che non è necessaria una nuova ammissione al passivo in tutti i casi in cui vi sia stata una modifica meramente soggettiva del credito.
In altri termini, allorché si sia verificata una modifica nella titolarità del credito (a seguito, per esempio, di una cessione del credito, anche di massa, o di una surrogazione), il “nuovo” titolare del credito non è tenuto a depositare un ricorso, avanti al Tribunale fallimentare, per vedere riconosciuta la propria natura di attuale creditore.
Nel vigore della precedente legge fallimentare (risalente agli anni ’40) l’orientamento della Suprema Corte era nel senso che la cessione di un credito già ammesso al passivo fallimentare potesse “essere fatta valere nei confronti del fallimento stesso solo attraverso l’insinuazione tardiva, ai sensi dell’art. 101 l.f.”, non essendo sufficiente la mera notificazione e dovendosi provvedere al controllo, da parte del giudice fallimentare, dell’effettività della cessione e dell’insussistenza di cause preclusive del credito in relazione al suo nuovo titolare.
Sul tema, assai delicato, relativo agli oneri incombenti sul nuovo titolare del credito era già intervenuta la riforma della legge fallimentare.
L’art. 115 l.f., nella versione modificata dal D.Lgs. n. 5/2006, in vigore dal 16 luglio 2006, prevede, infatti, che, laddove vi sia stata una cessione dei crediti già ammessi al passivo, il curatore debba attribuire “le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione” provvedendo, poi, alla “rettifica formale” dello stato passivo.
Successivamente il d.lgs. correttivo n. 169/2007 ha ulteriormente modificato l’art. 115 l.f. introducendo al secondo comma l’inciso “le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore”.
Finalmente, quindi, con la riforma, non viene più chiesto ai cessionari dei crediti l’obbligo di depositare la domanda di ammissione tardiva del credito che, per costi e tempi, si rivelava particolarmente onerosa, inducendo spesso il cessionario a vivere in una sorta di “latitanza”. E’ sufficiente l’invio di una lettera al Curatore, accompagnata da documentazione che attesti l’avvenuta cessione, con sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, senza alcun intervento né vaglio da parte del Giudice Delegato.
Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto che il subentro del cessionario al posto del cedente attui una mera rettifica dello stato passivo, che non richiede ulteriore accertamento giurisdizionale.
Lo scopo della nuova disciplina è stato, chiaramente, quello di ridurre il più possibile, compatibilmente con gli interessi dei creditori concorsuali, i tempi della procedura e, in questa ottica, va ricercata la ragione della attuale previsione normativa la quale, ripudiando gli eccessivi formalismi e le lungaggini della previgente disciplina, richiede una semplice comunicazione al Curatore.
In questo senso, vale la pena rilevarlo, si era già consolidata la prassi anche nel vigore della vecchia legge fallimentare.
Sennonché la Suprema Corte (con una sentenza risalente al 1991) aveva affermato, in mancanza di una specifica disposizione legislativa, che “la tutela del credito, già ammesso al passivo e poi ceduto, poteva essere richiesta dal cessionario non con la mera notificazione al fallimento della cessione, ma mediante la insinuazione tardiva, ai sensi dell’art. 101 della legge fallimentare”.
Ciò in quanto la modificazione soggettiva del credito veniva intesa come una sostanziale novità dello stesso.
A tale precedente giurisprudenziale, e ad altri che si sono susseguiti nel corso degli anni (Cass. 13221/1991; Cass. 8983/1992), si è per lo più adeguata tutta la giurisprudenza di merito (a mero titolo esemplificativo: T. Siena, 18 luglio 1986; T. Orvieto, 11 dicembre 1991, App. Catania, 20 marzo 1993) con pochissime eccezioni.
Solo all’indomani della riforma del 2006 ci si è chiesti se la procedura “snella” prevista dall’art. 115 l.f. potesse essere applicata anche ai fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore della novella (16 luglio 2006).
Il tenore letterale dell’art. 150 del D.Lgs. 5/2006, ai sensi del quale i fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto “sono definiti secondo la legge anteriore”, non lasciava particolari margini interpretativi.
Ed infatti i tribunali di merito concordavano per lo più sulla non retroattività della riforma, neppure limitatamente all’art. 115 l.f..
La Cassazione, con la sentenza che si segnala, interviene ora affermando che “con il nuovo art. 115, comma 2, l.f. sembra dunque che il legislatore abbia preso posizione nel dibattito innanzi , confermando l’orientamento della prassi seguito fino alla pronuncia della S.C. prima richiamata.
E’ da ritenere, in altri termini, che neanche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo art. 115, comma 2, l.f. che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo di una nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un’espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito”.
La conferma di ciò andrebbe vista nella parte del nuovo enunciato normativo, laddove si afferma che il curatore procede alla mera “rettifica formale” dello stato passivo: una conferma, quindi, del fatto che nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori.
PMI e credito. Banche Popolari e Confederazioni delle Pmi e dell’artigianato, insieme contro la crisi
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Banche Popolari e Confederazioni delle Pmi e dell’artigianato, insieme contro la crisi. Il Presidente Malavasi alla firma del protocollo d’intesa per sostenere protocollo d’intesa per sostenere le esigenze creditizie e di assistenza finanziaria delle imprese
È stato firmato oggi a Roma, nella sede dell’Assopopolari di piazza Venezia, un protocollo d’intesa per promuovere sul territorio, tra le banche del settore e le Confederazioni dell’Artigianato e delle Pmi, accordi operativi finalizzati a sostenere le esigenze creditizie e di assistenza finanziaria delle imprese.
Il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente di Assopopolari Carlo Fratta Pasini, dal Presidente di CNA Ivan Malavasi, dal Presidente di Confartigianato Imprese Giorgio Natalino Guerrini e dal Presidente di Casartigiani Giacomo Basso. L’accordo va ad aggiungersi all’Avviso comune, sottoscritto il 3 agosto scorso dall’ABI, dal Ministro dell’Economia e dalle Confederazioni dell’Artigianato e delle PMI, al quale le Banche Popolari hanno già aderito. In occasione della firma dell’intesa, il Presidente dell’Assopopolari e i vertici delle tre Confederazioni ne hanno sottolineato la valenza strategica, rilevando che le Banche Popolari hanno consolidato uno stretto legame con le imprese radicate sul territorio. Basti considerare che il 74% dei finanziamenti alle imprese erogati dalle banche popolari è destinato alle Pmi e che il 95 delle aziende clienti delle Banche Popolari sono piccole e medie imprese.
Nel merito l’Accordo prevede che l’Assopopolari e le tre Confederazioni artigiane promuovano:
accordi operativi volti a introdurre elementi temporanei di flessibilità nella gestione dei rimborsi rateali dei crediti verso imprese “in bonis”, impegnate in processi di ricapitalizzazione, anche tramite la sospensione parziale o totale della rata di rimborso per un periodo dai 12 ai 18 mesi;
sostegno alle esigenze di cassa delle imprese e per la rinegoziazione delle loro esposizioni a breve;
sviluppo di forme di finanziamento dei nuovi investimenti che tengano conto, nei piani di rimborso, dei prevedibili profili temporali dei flussi di cassa derivanti dagli investimenti effettuati;
forme e modalità di assistenza e consulenza finanziaria congiunta, Banche Popolari a Associazione-Confidi, finalizzate all’ottimizzazione del profilo finanziario dell’impresa;
individuazione di prassi condivise nell’approccio e nella gestione dei casi di crisi aziendali;
fornitura dei prodotti e assistenza alle Associazioni e ai Confidi del sistema FEDART FIDI da parte delle strutture specializzate del Credito Popolare, in merito a specifici profili di operatività (factoring, leasing, recupero credito, back office).
In attuazione del protocollo, la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2010, prorogabile di anno in anno, le Parti hanno attivato un Tavolo di coordinamento nazionale per definire le linee di azione concreta ed il monitoraggio delle stesse. Saranno, poi, a livello locale le singole Banche del sistema del Credito Popolare e le strutture territoriali di CNA, CONFARTIGIANATO e CASARTIGIANI a rendere operative le linee guida del protocollo, nel rispetto della propria autonomia.
